1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.